Il decreto Sostegni ha previsto tre quote in più di Reddito di emergenza per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 e ha ampliato la platea dei destinatari.

Ricordiamo che l’importo del Rem varia dai 400 agli 840 euro mensili, a seconda dell’Isee complessivo, e che la platea dei beneficiari è stata estesa anche ai disoccupati a cui è scaduta la Naspi e che non percepiscono l’indennità Discoll. La soglia di Isee per richiederlo è di 30mila euro.

La domanda va presentata sul sito dell’Inps, dal 7 al 30 aprile 2021.

Non è ancora attiva sul sito dell’Inps la procedura per richiedere le mensilità aggiuntive del Rem: un messaggio avvisa che si partirà dal 7 aprile. Una volta entrati nella sezione del sito relativa alle domande del Reddito di emergenza, appare infatti la seguente comunicazione:

L’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n.41 ha previsto il riconoscimento, a domanda, di tre mensilità di Reddito di Emergenza, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. La misura è riconosciuta ai nuclei familiari che soddisfano i requisiti economici e di compatibilità previsti dal comma 1 ovvero a coloro che hanno terminato la percezione di NASPI e DIS COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che siano in possesso dei requisiti economici e di compatibilità previsti dal comma 2.
La domanda potrà essere presentata dal 7 al 30 aprile.

Le famiglie che per la prima volta richiedono il Reddito di Emergenza devono presentare la domanda dal 7 al 30 aprile 2021 tramite il modello predisposto dall’Inps, mentre non hanno necessità di farlo i nuclei che in passato hanno già ricevuto questo sostegno.
La domanda può essere presentata:

online sul sito Inps, attraverso il servizio dedicato, autenticandosi con le proprie credenziali;
tramite i servizi offerti dai CAF e dai Patronati.
Qualunque sia la modalità scelta, al momento di richiedere il Rem è necessario essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini Isee, ordinario o corrente. Nel caso di presenza di minorenni in famiglia, si può presentare l’Isee minorenni, mentre non è valida l’attestazione Isee riferita al nucleo ristretto.

Le regole per calcolare l’ammontare mensile dell’indennità non cambiano con il Dl Sostegni, che rimanda all’articolo 82, comma 5 del Dl Rilancio. La soglia di reddito familiare si ottiene moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro. Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee.
Ad esempio, se il nucleo è composto da tre persone, di cui 2 maggiorenni e 1 minorenne, il fattore sarà pari a 1,6 e l’indennizzo mensile ammonterà a (400 • 1,6) 640 euro.

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