Serie C, quante squalifiche! Pesante sentenza per il Taranto da parte del giudice sportivo
Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato, ha fermato per una giornata il difensore della Lucchese Alessio Sabbione“per avere, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta”.
Fermati inoltre sempre per un turno: Christian Celesia e Alessandro Pellitteri (Campobasso), Andrea De Paoli (Giugliano), Marco Carraro (Vicenza), Manuele Malotti (Lumezzane), Francesco Mezzoni (Perugia), Tomislav Papazov, Sergio Contessa e Antonio Matera (Taranto), Paolo Chirichetti (Alcione Milano), Riccardo Gagliolo (Ascoli), Matteo Falasca (Casertana), Mattia Tordini (Lecco), Antonino De Marco ed Edoardo Pierozzi (Pescara), Gianluca Clemente (Pro Vercelli), Simone Auriletto (Renate), Nahuel Valentini (Sestri Levante), Steven Nador (SPAL) e Riccardo Zoia (Vis Pesaro).
Fra gli allenatori due giornate di squalifica per Giorgio Gorgone della Lucchese con la seguente motivazione:
A) per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto pronunciava frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre percorreva il tragitto fino al tunnel che conduce agli spogliatoi, reiterato il predetto atteggiamento, pronunciando nei loro confronti frasi irrispettose e ingiuriose;
C) per avere, davanti al locale spogliatoio riservato alla Quaterna, reiterato il predetto atteggiamento pronunciando frasi irrispettose nei loro confronti e un’espressione blasfema ripetuta per tre volte sbattendo con la mano su una porta. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. Fed.)”.
Inibiti Raffaele Vrenna del Crotone fino al 24 dicembre e Pasquale Foggia del Pescara fino al 17 dicembre.
Lungo infine l’elenco delle società multate:
AMMENDA € 1.200,00
CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 6° minuto del primo tempo, all’ 8°, 10°, 12° 13°, 14° e al 35° minuto del secondo tempo, dodici fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 4° minuto del primo tempo, al 15° e al 19° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 2°, 15°, 17°, 18°, 19°, 28° e al 32° minuto del primo tempo, sette petardi sulla pista di atletica, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non stati provocati danni e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un petardo di forte intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze e, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TARANTO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Laterale Lato Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, al 47° minuto del primo tempo e al 48° minuto del secondo tempo, due bottigliette d’acqua semivuote nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. tra il primo e secondo tempo, mentre le squadre si trovavano all’interno degli spogliatoi, una dozzina di sostenitori, tentato di portarsi all’interno del corridoio che conduce agli spogliatoi, sferrando pugni sulla porta divisoria, prontamente respinti dalle Forze dell’Ordine; B) per avere i suoi sostenitori (100%) presenti nel Settore Tribuna Laterale Lato Nord, intonato, al 30° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, un fumogeno sul terreno di gioco provocando la bruciatura del manto erboso sintetico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 15° e al 17° minuto del secondo tempo, due petardi di forte entità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della partita, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
FERALPISALO’ per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 150,00
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore Curva Ospiti Trevisan. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni
se richiesto).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 60%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 33° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).