Pensione – Arriva la privilegiata, ecco di cosa si tratta

Pensione – Arriva la privilegiata, ecco di cosa si tratta

Istituita con DPR numero 1092 del 1973 e riguardante tutti i dipendenti del personale pubblico, la pensione privilegiata è stata abrogata nel 2011 con la riforma Fornero, che ha escluso da tale sussidio quasi tutti gli appartenenti alla pubblica amministrazione. Ancora oggi, però, ci sono delle eccezioni per assegnare tale pensione riconosciuta a causa di infermità o lesioni per cause di servizio: il personale appartenente alle forze armate, all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia, alla Guardia di Finanza e al corpo dei Vigili del Fuoco e soccorso pubblico e i superstiti.

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Nel dettaglio, la pensione di privilegio viene concessa per invalidità dipendente da causa di servizio: si ha diritto a tale pensione dunque se si è ancora abili al servizio. L’attuale disciplina prevede il diritto alla pensione di privilegio anche se l’infermità contratta in servizio non determina l’idoneità. Il meccanismo attualmente in vigore prevede che il personale militare che ha avuto il riconoscimento di una infermità contratta in servizio può permanere in servizio. All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, otterrà il riconoscimento di una pensione di privilegio. L’importo di tale trattamento, normalmente, è determinato dalla pensione ordinaria incrementata di un decimo.

Riguardo il calcolo della pensione, bisogna valutare i vari gradi di infermità riconosciuti. La pensione privilegiata sarà pari all’ultima retribuzione pensionabile se l’infermità è ascritta alla prima categoria, mentre sarà pari pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30% della stessa base se ascritta rispettivamente alla 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° categoria. Se si raggiunge un’anzianità di almeno 15 anni di servizio utile, qualora più favorevole, la pensione privilegiata sarà liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo.

Se al momento della lesione o infermità il militare era allievo d’accademia, la pensione viene determinata in base al grado che rivestiva all’atto d’ammissione all’accademia stessa e al trattamento economico che gli sarebbe spettato nel grado, qualora fosse rimasto con lo stato si sottufficiale. In caso si tratti di militare di leva al momento dell’infortunio, la pensione viene liquidata sulla base di apposite tabelle, a seconda della gravità della menomazione subita: discorso medesimo per graduati e militari di truppa.

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