Quando parliamo di pensione anticipata, riconosciuta dall’INPS, facciamo riferimento al trattamento di pensione che consente ai lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire l’assegno pensionistico prima di aver compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.

La pensione anticipata è in realtà in vigore dal gennaio 2012 e ha sostituito la pensione di anzianità è rimasta disponibile per coloro che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2011, ossia per i destinatari delle cosiddette norme di salvaguardia.

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Per richiedere la pensione anticipata bisogna essere iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che include il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
  • alla Gestione separata INPS;
  • alle forme sostitutive dell’AGO, come ad esempio il Fondo Volo (per i dipendenti da aziende di navigazione aerea) e la Gestione sport e spettacolo (per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti);
  • alle forme esclusive dell’AGO, come ad esempio le Gestioni dei dipendenti pubblici (dipendenti dello Stato, degli enti locali, del settore sanità, ufficiali giudiziari e insegnanti scuole materne).

In pratica, coloro che hanno maturato il requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 in poi conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del requisito, ossia la cosiddetta “finestra”, secondo le disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidata la pensione.

Coloro che hanno maturato il requisito contributivo dal 1° al 29 gennaio 2019, cumulando anche i periodi assicurativi, conseguono il diritto alla ecorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. La “finestra” non trova applicazione per chi ha maturato il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2018.

Per i lavoratori dipendenti privati o autonomi, il trattamento pensionistico viene percepito dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, mentre i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO dal giorno successivo alla cessazione del servizio.

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