INPS, Bonus lavoratori stagionali confermato: come fare domanda e requisiti

Il decreto Sostegni approvato dal governo Draghi contiene diversi interventi in materia di lavoro e contrasto alla povertà, e interviene, come riporta quifinanza.it, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari all’entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, per potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio Covid e di contenimento dell’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate.

Tra le indennità riconosciute ci sono anche quelle rivolte ai lavoratori stagionali e ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Ai soggetti che avevano già percepito l’indennità prevista dal decreto-legge 28 ottobre 2020 è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 2.400 euro. Ricordiamo che il dl Sostegni abolisce i codici Ateco come criterio di erogazione dei bonus.

Bonus lavoratori stagionali 2021, i requisiti
Ecco i requisiti per i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori in somministrazione per poter accedere al bonus:

lavoratori dipendenti che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Sostegni
che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso periodo
che non siano titolari di pensione
che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente, con esclusione del contratto di lavoro intermittente
che non percepiscano la Naspi.
Bonus lavoratori dipendenti del turismo 2021, i requisiti
Il decreto riconosce anche un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente di questi requisiti:

titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’Inps nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l’anno 2021.

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