Cassa Integrazione – Ecco come si possono recuperare gli assegni familiari

Con la circolare n.88 del 20 luglio 2020 l’Inps ha reso note le norme in materia di trattamenti di assegno per il nucleo familiare per i percettori di assegno ordinario a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi bilaterali, chiarendo e specificando quando e perché è riconosciuto dalla legge il recupero degli ANFper i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza Coronavirus.

Tenendo conto di quanto stabilito dal dl Rilancio, ai beneficiari dell’assegno ordinario (ASO), concesso a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza Coronavirus, è riconosciuto l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto a: periodo di paga adottato, condizioni e orari di lavoro dei destinatari di tale misura.

Specifica la circolare Inps che, il riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare opera “con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà, dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige” e “per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020”, ovvero quando a seguito del lockdown molte attività sono state sospese o interrotte e, quindi, diversi contribuenti sono rimasti senza lavoro.

L’assegno al nucleo familiare può essere erogato sia a conguaglio che a pagamento diretto.

Pertanto, se il pagamento è a conguaglio, vuole dire che saranno le aziende a pagare sia l’assegno ordinario che la prestazione accessoria ANF. A questi imprenditori, comunque, resta la possibilità di recuperare successivamente la somma anticipata.

Nel caso, invece, di pagamento diretto dell’assegno ordinario da parte dell’Inps, i datori di lavoro presenteranno domanda attraverso il modulo “SR41”, indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore. I datori di lavoro che dopo il 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato la prestazione familiare durante i periodi di sospensione del lavoro causati dal Covid, invece, provvederanno ad effettuare le relative rettifiche mediante compilazione dei flussi Uniemens, a partire dalla denuncia di luglio 2020.

I datori di lavoro che opteranno per il conguaglio, al momento della denuncia Uniemens, dovranno riportare nella sezione “CodiceCasuale” il codice causale L019 di nuova istituzione, che indica la procedura di “Conguaglio ANF per COVID-19 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26e 40 del D.lgs n. 148/2015”.

Nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale“, per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, andrà inserito il valore N.

A partire dalle denunce di competenza settembre 2020, invece, andrà inserito il codice identificativo ticket ottenuto a seguito dell’ultimazione della procedura di inoltro della domanda al fondo. L’importo a conguaglio invece, quello relativo al mese di riferimento della prestazione, va indicato nella sezione “ImportoAnnoMeseRif”.

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