Cassa Integrazione – Arriva la procedura veloce, ecco come

Fra i ‘buchi neri’ di questa lunga pandemia e della gestione politica della conseguente crisi economica, certamente il ritardo nel pagamento degli ammortizzatori sociali – cassa integrazione in primis – è uno dei più grandi e visibili. Responsabilità del governo, che non ha saputo individuare i canali giusti provando inutilmente a passare per le banche, e degli enti locali (Regioni), in diverse occasioni ulteriore imbuto allo smaltimento delle pratiche.

Ora, col Decreto Rilancio, l’esecutivo prova a velocizzare le operazioni ed a risolvere il problema, ovviamente gravoso per tante famiglie in cui uno o più componenti hanno perso il lavoro. Il presidente Inps, che diverrà ora l’unico interlocutore per quanto riguarda la Cig, aveva del resto anticipato che il Decreto avrebbe reso operativa una “procedura del tutto nuova” in cui l’Istituto “dovrà erogare, entro 30 giorni, un anticipo pari al 40% delle ore di cassa richieste”.

Quella principale è la procedura accelerata che parte il 18 giugno, basata sull’anticipazione da parte dell’Inps del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo entro 15 giorni dal ricevimento delle domande da parte del datore di lavoro. Tempi più stretti anche per le domande, da presentare entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione della prestazione.

La Cig utilizzabile entro il 31 agosto è prorogabile per altre cinque settimane, ma solo a condizione di aver già usufruito del plafond di nove settimane già concesse. In seguito, con una nuova procedura, sarò possibile chiedere ulteriori quattro settimane dal 1 settembre al 31 ottobre.

Per l’accesso alle ulteriori cinque settimane di Cig da utilizzare entro il 31 agosto, sarà direttamente l’Inps ad autorizzare le domande. Domande che potranno essere presentate solo dopo 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, quindi a partire dal 18 giugno . Dopo i primi 30 giorni, il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda (entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa), unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’Inps. L’Istituto previdenziale autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.

Trasmessi tutti i dati da parte dei datori, l’Inps paga il trattamento residuo o recupera presso i datori di lavoro eventuali importi indebitamente anticipati. L’azienda recupera poi le somme sui lavoratori. Il datore di lavoro è comunque tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dallo stesso, entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipazione.

Dunque nella prima fase occorrerà attendere almeno un mese dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio. Poi, quando la nuova procedura andrà a regime, si inizieranno a sentire gli effetti della semplificazione e della velocizzazione dei pagamenti.

Qui la procedura si sdoppia: si applica quella indicata nell’articolo 22 del Dl 18/2020 per chi ancora non ha richiesto totalmente le prime nove settimane da utilizzare dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, e quella nuova indicata nel Dl Rilancio per richiedere le nuove e ulteriori nove settimane nella formula cinque + quattro. Queste ultime regole dovrebbero applicarsi anche alle settimane di cassa in deroga riferite al primo gruppo di nove settimane, autorizzate dalle Regioni ma non ancora richieste all’Inps.

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