Bonus Prima Casa – Ecco quali sono i requisiti e i nuovi termini
Tra le norme sull’emergenza Covid-19 c’è anche la proroga della agevolazioni fiscali del bonus prima casa. La vendita dell’immobile rientra infatti tra le sospensioni disposte a seguito della pandemia. Il bonus prima casa prevedeva che, per non perdere le agevolazioni fiscali, si potesse rivendere l’abitazione per il riacquisto di una “seconda prima casa” entro un anno dalla vendita dell’appartamento che aveva usufruito del bonus. La decadenza dai benefici scattava, invece, se la prima casa veniva venduta nei primi cinque anni dalla data di acquisto, a meno che non si ricomprasse un altro immobile entro un anno dalla rivendita e con i requisiti prima casa. Oppure, viceversa, si perdeva il diritto al bonus se l’immobile già in possesso non veniva venduto entro un anno dall’acquisto di quello nuovo. Il bonus prima casa prevede l’abbattimento delle imposte fino a un risparmio di migliaia di euro. Chi acquista da un privato o da un’impresa in esenzione Iva ha un’imposta di registri al 2% invece che al 9% e le imposte ipotecarie e catastali sono fissate a 50 euro ciascuna anziché proporzionali al valore.
Chi acquista da un costruttore ha l’Iva al 4%, al posto del 10% e le imposte di registro e ipocatastali sono di 200 euro l’uno. I requisiti per usufruire del bonus prima casa sono: l’immobile non deve essere di lusso e deve trovarsi dove il compratore ha la residenza o metterà la residenta entro 18 mesi dall’acquisto.
Chi compra la casa, inoltre, non deve possedere altri immobili in Italia per i quali ha ottenuto le agevolazioni prima casa.
Se i requisiti, una volta ottenuta l’agevolazione, venissero meno, l’Agenzia delle Entrate recupererà le imposte dovute con una sanzione del 30% sulla differenza tra quanto pagato con il bonus e quanto calcolato con la tassazione ordinaria. A causa delle difficoltà nel rivendere un immobile durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i termini per la vendita della prima casa senza perdere i benefici fiscali sono stati allungati. Il decreto Liquidità ha sospeso il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. Durante questo periodo, non decorrono i termini per la rivendita dell’immobile entro 12 mesi dall’acquisto della seconda prima casa. Il periodo torna a decorrere dal 1° gennaio 2021. L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che “tra i termini oggetto di sospensione, è compreso il termine di 1 anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici prima casa”.