Per poter beneficiare della detrazione al 90% prevista dal bonus facciate, l’intervento di recupero o restauro dovrà essere visibile dalla strada. Il chiarimento è arrivato direttamente dall’Agenzia delle Entrate con una circolare pubblicata lo scorso 29 settembre. L’Agenzia ha ricordato che si potrà beneficiare della detrazione al 90% per le spese documentare sostenute nell’anno 2020. Le spese devono essere relative a interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B in base al decreto ministeriale numero 1444 del 1968, il cosiddetto “bonus facciate”. “La detrazione spetta a condizione che gli interventi siano realizzati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile. Ne consegue che, al contrario, “gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico” non rientrano nei lavori che possono beneficiare della detrazione. L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che quello della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico è un requisito necessario non solo per le facciate esterne, ma anche per quelle interne dell’immobile. Sono quindi esclusi dalla possibilità di beneficiare della detrazione “gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico”. Sono diversi gli interventi di chiarimento effettuati dall’Agenzia delle Entrate in merito al bonus facciate nell’ultimo periodo. A inizio settembre, infatti, l’Agenzia aveva chiarito che il maxi sconto fiscale del 90% comprende anche i lavori sui balconi. La detrazione riguarda gli interventi di consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi. L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020. Tra gli interventi ammessi sono compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Le zone sono due, la A e la B e sono individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del ministro dei Lavori Pubblici. .La zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi; la zona B, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le aree in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.