Bonus condizionatori – Sarà possibile usarlo anche con il superbonus 110%

In caso di acquisto e installazione di un nuovo condizionatore è possibile beneficiare non solo dell’ecobonus, ma anche del Superbonus 110%. Occorre però che siano soddisfatti alcuni requisiti che includono il tipo di lavori e i limiti di spesa. Ecco cosa c’è da sapere sull’agevolazione fiscale legata all’acquisto di questi elettrodomestici. Il bonus condizionatori dà diritto a una detrazione del 110% – con la modalità credito d’imposta o cessione del credito – solo se l’acquisto del condizionatore e la sua installazione vengono eseguiti all’interno di quei lavori di efficientamento energetico che si qualificano come trainanti. La detrazione per il condizionatore spetta al 110% anche solo per la sostituzione dell’impianto di condizionamento, ma è comunque necessario che l’intervento venga eseguito congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, che sono di vario tipo. Uno degli interventi trainanti è l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali relative l’involucro dell’edificio per almeno un quarto della stessa superficie (cappotto termico), con un limite di 60mila euro moltiplicato per le unità abitative presenti. Un altro, invece, è quello della sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione per un massimo di 30mila euro moltiplicato per ogni singola unità abitativa. Da considerare come trainanti anche i lavori per le unità unifamiliari, in seguito a sostituzione della caldaia con impianti centralizzati, con un ammontare delle spese non superiore a 30mila euro, comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito. Tutti i lavori eseguiti, in ogni caso, devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, in alternativa, il raggiungimento della classe più alta, da dimostrarsi con l’Ape (Attestato di prestazione energetica). Occorre poi considerare i limiti di spesa, a partire dai 20mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per quanto riguarda gli edifici composti fino a otto unità immobiliari. Da considerare, invece, 15mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per quanto riguarda gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Il bonus è inoltre riconosciuto per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Per gli interventi sugli edifici unifamiliari (come le villette a schiera), il limite di spesa è invece 30mila euro. I lavori non strutturali che influenzano comunque l’efficienza energetica rientrano nell’ecobonus già esistente, con una detrazione che va dal 50 al 65% in base ai lavori effettuati: al 50% sull’acquisto di un condizionatore per ristrutturazione di tipo ordinario; sempre al 50% sull’acquisto di un climatizzatore per una ristrutturazione straordinaria con almeno classe energetica A+; al 65% sull’acquisto di un nuovo condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza energetica per sostituire un modello vecchio, con classe energetica inferiore. Per fare domanda va presentata l’intera documentazione che attesti l’acquisto o sostituzione di un nuovo impianto di raffrescamento al momento della dichiarazione dei redditi. Le voci di spesa saranno riportate nel 730 e Unico e permetteranno di ottenere la detrazione spettante. La documentazione da presentare in sede di dichiarazione dei redditi, nello specifico, prevede: la dichiarazione di un tecnico abilitato; l’attestato di prestazione energetica (Ape); la scheda informativa sugli interventi realizzati; i versamenti tracciabili.

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