Assegni familiari – Ecco gli importi che sono stati stanziati

Assegni familiari – Ecco gli importanti che sono stati stanziati

L’Inps ha aggiornato le tabelle degli assegni per il nucleo familiare e con esse anche i nuovi livelli di reddito necessari per determinarne l’importo. Le nuove tabelle diffuse con la circolare 60 del 21 maggio 2020 entreranno in vigore il 1° luglio 2020 e resteranno valide fino al 30 giugno 2021.

Si ricorda che le fasce di reddito sono soggette a rivalutazione annuale in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall’Istat e pari allo 0,5% tra il 2018 e il 2019.

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Assegni familiari 2020, le nuove tabelle

Gli importi degli ANF in vigore dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2021 sono divisi in tabelle a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare. Si va dalla tabella 11 relativa ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non sono presenti componenti inabili, fino alla tabella 21D dedicata ai nuclei monoparentali (in cui il richiedente è inabile) senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote.

Calcolo dell’importo

L’assegno al nucleo familiare (ANF) è un sostegno economico per i lavoratori dipendenti, legato alle tipologie del Nucleo Familiare, al numero dei componenti e all’entità del reddito complessivo delle famiglie che risulta inferiore ai valori rideterminati dalla Legge ogni anno. La normativa ha previsto importi e fasce reddituali favorevoli in situazioni di disagio come i nuclei mono parentali o con componenti inabili.
L’importo dell’ANF per i lavoratori dipendenti è legato a due elementi:

  • numero e caratteristiche dei componenti il nucleo familiare;
  • reddito complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare.

Il calcolo avviene quindi sulla base di tabelle specifiche. Maggiore è il reddito, minore sarà l’importo dell’Assegno al nucleo familiare percepito.

Componenti nucleo familiare

L’ANF spetta per nucleo familiare che può essere composto da:

  • il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
  • il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.

Reddito familiare

Il reddito che rileva ai fini dell’ammontare degli ANF è quello di tutti i componenti il nucleo familiare, maturato nell’anno solare precedente il 1º luglio 2020. Ai fini dell’importo dell’assegno familiare decorrente dal 1º luglio 2020 si dovrà assumere il reddito di tutti i familiari relativo al periodo d’imposta 2019.
L’importo da prendere in considerazione è il reddito complessivo ai fini fiscali, quello su cui vengono calcolate le imposte IRPEF e addizionali regionali e comunali.
Il reddito del 2019 assumerà rilevanza fino al 30 giugno 2021. Questo significa che la richiesta di ANF decorrente dal 1º febbraio 2021 dovrà comunque tenere in considerazione il reddito 2019 di tutti i familiari.
Per aver diritto agli ANF il reddito complessivo deve essere costituito per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilati.
Non vengono considerate tra le altre nel calcolo del reddito familiare, le seguenti somme:

  • assegni familiari;
  • TFR o anticipi TFR;
  • rendite vitalizie erogate dall’Inail;
  • indennità di accompagnamento;
  • indennità di frequenza.

Come richiedere l’assegno

A decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all’Inps esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato. La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto.

Per richiedere l’ANF, occorre sapere che:

  • lo stesso nucleo familiare può beneficiare di un solo assegno;
  • la domanda deve essere ripresentata ogni anno e devono essere comunicate tempestivamente le variazioni che comportino la cessazione o la rideterminazione dell’importo dell’assegno;
  • l’assegno è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, in quanto non concorre alla formazione del reddito;
  • il diritto all’assegno si prescrive in cinque anni. E’ quindi possibile richiedere gli arretrati entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della domanda stessa.

Il pagamento

Le somme vengono anticipate dall’azienda in busta paga e da questa successivamente recuperate sugli importi da versare all’Inps con modello F24. Fanno eccezione i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS ad esempio a beneficio di dipendenti di aziende cessate, fallite o coinvolte in ammortizzatori sociali pagati direttamente dall’Istituto.

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